Art. 5.
(Progetti scientifici speciali).

      1. Allo scopo di incrementare il valore dei musei scientifici e l'interesse dei giovani per la ricerca e gli studi scientifici, l'Osservatorio provvede all'elaborazione periodica di progetti scientifici speciali, avvalendosi della collaborazione del sistema museale scientifico.
      2. I progetti di cui al comma 1 sono inseriti in una apposita graduatoria in ordine di priorità con riferimento alle ricadute scientifiche, tecnologiche, culturali e di formazione che lo stesso Osservatorio valuta entro il primo trimestre di ciascun anno.
      3. Per ciascun progetto scientifico speciale è redatta, a cura dei soggetti proponenti, una relazione che ne illustra gli scopi e ne descrive le caratteristiche.